Pagamento Tassa Servizi (TASI)
TASI – tributo per i servizi indivisibili
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A decorrere dall'anno 2020 la TASI è stata abolita, ai sensi dell'art. 738 della Legge 160 del 27.12.2019
Descrizione
La TASI (Tributo per i servizi indivisibili) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La TASI serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico, servizi per la sicurezza, ecc.
Chi deve pagare
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Per alcune tipologie di immobile il Comune ha stabilito un'aliquota pari a zero (V. Aliquote TASI).
Il tributo deve essere versato in autoliquidazione da parte del contribuente mediante modello F24 o apposito bollettino postale.
Come si calcola
La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU: partendo dalla rendita catastale occorre rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota comunale.
La TASI serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico, servizi per la sicurezza, ecc.
Chi deve pagare
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Per alcune tipologie di immobile il Comune ha stabilito un'aliquota pari a zero (V. Aliquote TASI).
Il tributo deve essere versato in autoliquidazione da parte del contribuente mediante modello F24 o apposito bollettino postale.
Come si calcola
La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU: partendo dalla rendita catastale occorre rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota comunale.
Come fare
I contribuenti che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento dovuto in acconto possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali
Cosa serve
Valori catastali degli immobili
Cosa si ottiene
A decorrere dall'anno 2020 la TASI è stata abolita, ai sensi dell'art. 738 della Legge 160 del 27.12.2019
Tempi e scadenze
Il versamento si effettua in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il tributo complessivamente dovuto può essere versato in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il tributo complessivamente dovuto può essere versato in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio Tributi e Informatizzazione
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/01/2025 11:27:32