Per il censimento dei siti con amianto
Il proprietario, l’amministratore di condominio, il rappresentante legale o l’avente titolo di un fabbricato, ha l’obbligo di trasmettere il Modulo di Autonotifica Regionale NA/1 ad ATS Milano (Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano) e per conoscenza al Comune. Il modulo NA/1 deve essere redatto sulla base delle conoscenze in possesso senza necessità né di indagini specifiche né di essere controfirmato da un professionista.
Il proprietario, il gestore dell’attività, l’amministratore di condominio, o l’avente titolo di in fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ha specifici obblighi di custodia e manutenzione.
Per le segnalazioni/esposti è necessario inviare all’ufficio protocollo (tramite mail o PEC o servizio postale o consegna a mano) la segnalazione di possibile presenza amianto sulla copertura di uno stabile fornendo indicazione della via e del numero civico.
Per la rimozione di manufatti contenenti amianto è necessario rivolgersi ad una ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali. La ditta incaricata della rimozione di manufatti contenenti amianto deve inserire un Piano di Lavoro nell'applicativo GEMA (Gestione Manufatti in amianto) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (nell'ipotesi di lavori che non rivestono carattere d'urgenza). ATS può richiedere integrazioni, modifiche o rilasciare prescrizioni; se ATS non formula osservazioni, il lavoro può iniziare trascorsi 30 giorni dall'inserimento del piano nell'applicativo regionale GEMA. In caso di lavori con carattere d'urgenza, questa dovrà essere espressamente indicata nel piano di lavoro stesso.
In caso di sostituzione del manto di copertura contenente amianto degli edifici è necessario presentare una pratica edilizia CILA (art.6 bis DPR 380/01 e art.19 L.R. n.7/2012)