Descrizione
EMERGENZA UCRAINA: PRIME DISPOSIZIONI PER L’ACCOGLIENZA
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza; occorre pertanto compilare il modulo di Comunicazione di Ospitalità con i dati richiesti e presentarlo all’autorità di pubblica sicurezza presso il Comune di Magliano Alfieri.
1. La documentazione da presentare è la seguente:
a) Modulo di Comunicazione di ospitalità compilato in tre copie
b) Fotocopia passaporto cittadino ucraino (solo pagina con fotografia);
c) Fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno cittadino ospitante, proprietario di casa o intestatario del contratto di locazione;
2. Conservare copie della dichiarazione
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza; occorre pertanto compilare il modulo di Comunicazione di Ospitalità con i dati richiesti e presentarlo all’autorità di pubblica sicurezza presso il Comune di Magliano Alfieri.
1. La documentazione da presentare è la seguente:
a) Modulo di Comunicazione di ospitalità compilato in tre copie
b) Fotocopia passaporto cittadino ucraino (solo pagina con fotografia);
c) Fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno cittadino ospitante, proprietario di casa o intestatario del contratto di locazione;
2. Conservare copie della dichiarazione
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/03/2022 10:16:43